Normativa. Provvedimento 10 aprile delle categorie interessate, nellõosservanza del principio di rappresentativitˆ, la sottoscrizione

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1 Il Garante Altre deliberazioni e provvedimenti Provvedimento 10 aprile 2002 Codici di deontologia e di buona condotta relativi ai trattamenti di dati personali effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica; necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro; effettuati a fini di invio di materiale pubblicitario; a fini di informazione commerciale; nell ambito di sistemi informativi di cui sono titolari i soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo; provenienti da archivi, registri elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici; effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, lõart. 31, comma 1, lettera h), della citata legge n. 675/1996, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nellõambito delle categorie interessate, nellõosservanza del principio di rappresentativitˆ, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformitˆ alle leggi e ai regolamenti anche attraverso lõesame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, recante disposizioni integrative e correttive della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 127, e in particolare lõart. 20, comma 1, il quale prevede che il Garante, al fine di garantire la piena attuazione dei princ pi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali deve promuovere entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona 1

2 Il Garante Altre deliberazioni e provvedimenti Provvedimento 10 aprile 2002 condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati al comma 2 del medesimo articolo, tenendo conto della specificitˆ dei trattamenti nei diversi ambiti, nonchž dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio dõeuropa indicate nellõarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 676/1996; Considerato che il citato comma 2 dellõart. 20 del d.lg. n. 467/2001 prevede la sottoscrizione di codici riguardanti il trattamento di dati personali: a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica (con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una pi adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalitˆ del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una pi ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei princ pi di cui allõarticolo 9 della legge n. 675/1996, anche ai fini dellõeventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualitˆ delle modalitˆ prescelte e il livello di sicurezza assicurato); b) necessari per finalitˆ previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro (prevedendo anche specifiche modalitˆ per lõinformativa allõinteressato e per lõeventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalitˆ di occupazione e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili); c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva (prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dellõinteressato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile lõeventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni); d) svolto a fini di informazione commerciale 2

3 Il Garante Altre deliberazioni e provvedimenti Provvedimento 10 aprile 2002 (prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dallõarticolo 10, comma 4, della legge n. 675/1996, modalitˆ semplificate per lõinformativa allõinteressato e idonei meccanismi per favorire la qualitˆ e lõesattezza dei dati raccolti e comunicati); e) effettuato nellõambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti lõaffidabilitˆ e la puntualitˆ nei pagamenti da parte degli interessati (individuando anche specifiche modalitˆ per favorire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dellõinteressato); f ) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici (anche individuando i casi in cui debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per lõassociazione di dati provenienti da pi archivi, tenendo presente quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio dõeuropa N. R (91) 10 in relazione allõarticolo 9 della legge n. 675/1996); g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini (prevedendo specifiche modalitˆ di trattamento e forme semplificate di informativa allõinteressato per garantirne la liceitˆ e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dallõarticolo 9 della legge n. 675/1996); Considerato che, ai sensi dellõart. 20, comma 3, del d.lg. n. 467/2001, il rispetto delle disposizioni contenute nei codici deontologici sopra indicati costituisce condizione essenziale per la liceitˆ del trattamento dei dati; Considerato che, ai sensi dellõart. 20, comma 4, del d.lg. n. 467/2001, i codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato al testo unico delle disposizioni in materia previsto dallõarticolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127; Considerata la necessitˆ di adempiere alle predette disposizioni di legge osservando il principio di rappresentativitˆ nellõambito delle catego- 3

4 Il Garante Altre deliberazioni e provvedimenti Provvedimento 10 aprile 2002 rie coinvolte e di acquisire maggiori elementi di valutazione dai diversi soggetti potenzialmente interessati alla sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori; Ritenuta lõopportunitˆ di conferire la massima pubblicitˆ allõiniziativa del Garante e al procedimento per la sottoscrizione dei predetti codici di deontologia e di buona condotta anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale; Visto lõart. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano lõelaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificitˆ settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri; Considerata la necessitˆ che i codici su base nazionale siano adottati tenendo conto degli eventuali progetti di codici di condotta comunitari; Riservata lõiniziativa di promuovere ulteriori codici di deontologia e di buona condotta in altri settori di rilevante interesse generale; Visti gli atti dõufficio e le richieste di soggetti pubblici e privati sinora pervenute; Viste le osservazioni dellõufficio formulate dal segretario generale ai sensi dellõart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000; Relatore il prof. Stefano Rodotˆ; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: 1. promuove la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali in relazione alle finalitˆ ed ai criteri indicati dal citato art. 20 e richiamati in premessa, nei settori di seguito indicati: a) trattamenti di dati personali effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica; b) trattamenti di dati personali necessari per 4

5 Il Garante Altre deliberazioni e provvedimenti Provvedimento 10 aprile 2002 finalitˆ previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro; c) trattamenti di dati personali effettuati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva; d) trattamenti di dati personali svolti a fini di informazione commerciale; e) trattamenti di dati personali effettuati nellõambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti lõaffidabilitˆ e la puntualitˆ nei pagamenti da parte degli interessati; f ) trattamenti di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici; g) trattamenti di dati personali effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini; cui allõart. 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996, a darne comunicazione a questa Autoritˆ entro il 31 maggio 2002 al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio Roma Ð fax codici@garanteprivacy.it; 3. riserva ad altri provvedimenti la verifica della conformitˆ alle leggi e ai regolamenti dei progetti di codici, lõesame di eventuali osservazioni, nonchž le iniziative necessarie ai sensi del citato art. 31, comma 1, lettera h), per garantirne la diffusione e il rispetto. Roma, 10 aprile 2002 IL PRESIDENTE Rodotˆ IL RELATORE Rodotˆ 2. invita tutti i soggetti pubblici e privati aventi titolo a partecipare allõadozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentativitˆ di IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli 5

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